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Sez. 2, Sentenza n. 8109 del 21/04/2015 (Rv. 635032 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - IN GENERE | Sostituzione consensuale dell'oggetto della compravendita risultato difettoso - Equiparazione alla novazione oggettiva - Sussistenza - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635032-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - IN GENERE

La sostituzione dell'oggetto della compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi effetti della novazione oggettiva prevista dall'articolo 1230 cod. civ., sussistendone entrambi i requisiti dell'"aliud novi" e dell'"animus novandi", con la conseguenza che le parti si ritrovano nelle identiche posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi. (Principio applicato dalla S.C., nel cassare la sentenza impugnata, con riferimento alla sostituzione, con corrispondente accettazione, di bomboniere risultate difettose - in ragione dell'annerimento delle relative placchette di argento - con altre prive di tale difetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)