Sez. 2, Sentenza n. 2631 del 07/02/2007 (Rv. 595315 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE | Sostituzione consensuale dell'oggetto della compravendita risultato difettoso - Equiparazione alla novazione oggettiva - Effetti - Vizi del bene consegnato in sostituzione - Fattispecie.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE
La sostituzione dell'oggetto della compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi effetti della novazione oggettiva prevista dall'articolo 1230 cod. civ., sussistendone entrambi i requisiti dell'"aliud novi" e dell'"animus novandi", con la conseguenza che le parti si ritrovano nelle identiche posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi. (Nella fattispecie di compravendita di uno scanner, dopo la sostituzione del bene venduto perché affetto da vizi, il compratore aveva denunciato vizi afferenti anche allo scanner consegnato in sostituzione, dalla ditta fornitrice del venditore, ma con lettera successiva al decorso del termine decadenziale di otto giorni e anche di quello prescrizionale di un anno previsto dall'art. 1495 cod. civ.. La S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto decisivo il decorso dell'anno per l'esercizio dell'azione, atteso l'onere del compratore di comunicare al venditore il difetto dello scanner sostituito e di fornire la prova della conoscenza da parte del venditore della seconda sostituzione del bene acquistato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)