Sez. 4, Sentenza n. 27412 del 23/04/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv. 240734 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONI | Bene immobile provento del reato - Contratto di compravendita oggetto dell'azione illecita - Annullamento da parte del giudice penale - Legittimità - Condizioni.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONI
Il giudice penale, nel condannare l'imputato alla restituzione in favore della parte civile del bene immobile il cui trasferimento ha costituito l'oggetto della condotta criminosa, può dichiarare la nullità del contratto di compravendita che lo riguarda, salvo che tale declaratoria comprometta anche gli interessi di terzi rimasti estranei al processo. (Fattispecie relativa all'acquisizione da parte dell'imputato della proprietà di un immobile a seguito della consumazione del reato di circonvenzione di incapace).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 643, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)