Sez. 5, Sentenza n. 712 del 14/10/1998 Ud. (dep. 19/01/1999) Rv. 212334 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Accertamento in giudizio - Dichiarazione in dispositivo - Necessità - Ragioni.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - FALSITÀ IN DOCUMENTI
La falsità di un documento accertata nel corso del giudizio deve essere dichiarata nel dispositivo ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen.. La "ratio" cui si ispira la norma sopra citata è infatti l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica, nonché l'esigenza di economia processuale nell'ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile, per cui l'unica eccezione alla doverosità della declaratoria di falsità è data esclusivamente, secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta, dall'eventualità che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)