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Sez. 5, Sentenza n. 2216 del 27/01/1995 Ud. (dep. 03/03/1995) Rv. 200669 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica | Commessa dal privato in atto pubblico - Art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 - Colloqui dei detenuti con congiunti e familiari - Relative nozioni - Interpretazione non restrittiva della norma - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Affermazione di essere zia del detenuto - Rapporto derivante da parentela naturale - Sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200669-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica

L'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel disporre che i detenuti sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti (primo comma) e che particolare favore è accordato al colloquio con i familiari (terzo comma), autorizza un'interpretazione non restrittiva dei termini "congiunti" e "familiari". Pertanto, non commette il reato di cui all'art. 483 cod. pen. colei che attesti nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) di essere zia di un detenuto in quanto sorella del padre di questi, ove il rapporto tragga origine da parentela naturale e non legale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)