Sez. 5, Ordinanza n. 53 del 12/01/1999 Cc. (dep. 25/02/1999) Rv. 213079 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Verifica dell'inammissibilità dell'opposizione e della fondatezza della "notitia criminis" - Necessità - Indicazione di mezzi di prova irrilevanti - Inammissibilità - Implicita delibazione della inammissibilità anche dalla motivazione di manifesta infondatezza della "notitia criminis" - Possibilità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Condizioni di ammissibilità, ai sensi dell'art.410, comma 2, cod.proc.pen., della opposizione alla richiesta di archiviazione sono l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Detta indicazione deve essere concreta e specifica e l'investigazione suppletiva deve possedere i caratteri della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerenza alla notizia di reato e per rilevanza l'idoneità della stessa ad incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal P.M.. Di entrambi i profili, nel provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'opposizione, deve essere data adeguata motivazione, la quale in ordine all'irrilevanza della investigazione suppletiva può essere desunta implicitamente anche da quella relativa alla manifesta infondatezza della "notitia criminis", onde verificare che non vi sia stato un uso distorto del potere di evitare il contraddittorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)