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Sez. 1, Sentenza n. 13496 del 24/03/2026 Cc. (dep. 14/04/2026) Rv. 289749-01

TERMINI PROCESSUALI - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO | Art. 172, commi 6, 6-bis e 6-ter, cod. proc. pen. - Ambito di applicazione - Riferibilità agli atti del giudice - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289749-01

TERMINI PROCESSUALI - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

I termini di cui all'art. 172, commi 6, 6-bis e 6-ter, cod. proc. pen., relativi ai limiti orari di deposito, riguardano solo gli atti di parte o di soggetti esterni all'ufficio giudiziario, e non anche i provvedimenti del giudice, sicché, nel caso in cui il deposito della sentenza, in forma telematica, avvenga oltre l'orario di chiusura degli uffici, ma entro il termine indicato nel dispositivo, la parte non ha diritto all'avviso di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. (Vedi: Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202901-01).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)