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Sez. 2, Sentenza n. 9373 del 11/01/2019 Cc. (dep. 04/03/2019) Rv. 275764 - 01

TERMINI PROCESSUALI - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO | Art. 172, comma 6, cod. proc. pen. - Ambito di applicazione - Rilevanza con riferimento agli atti del giudice - Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275764-01

TERMINI PROCESSUALI - ORARIO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

Il termine di cui all'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., che si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico, riguarda le parti e non anche il giudice che ben può compiere attività processuale di ogni tipo (nella specie, deposito della sentenza) oltre l'orario di apertura al pubblico della cancelleria. (Conf. n. 1489 del 1993, Rv. 193981).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)