Sez. L, Sentenza n. 5369 del 02/06/1994 (Rv. 486856 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Omissione o giuridica inesistenza - Effetti - Declaratoria di improcedibilità dell'appello - Necessità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel rito del lavoro, in caso di notificazione omessa o giuridicamente inesistente del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione di udienza, si produce un ostacolo assoluto e definitivo alla formazione del contraddittorio, con la conseguenza che il collegio, in detta udienza, nel prendere atto di tale situazione e della conseguente preclusione ad ogni statuizione sulla domanda, restando inapplicabile il rimedio della rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., non può che limitarsi ad emettere una sentenza di mero rito, con la quale dichiara l'appello improcedibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)