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Sez. L, Sentenza n. 10819 del 15/10/1991 (Rv. 474202 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Intervento straordinario - Mancata ripresa dell'attività produttiva - Estinzione dei rapporti di lavoro - Condizioni - Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile - Esclusione - Licenziamento per giustificato motivo obiettivo - Ammissibilità - Mancanza - Diritto del lavoratore sospeso alla retribuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474202-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni

Nelle ipotesi di intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni previste dall'art. 2 della legge 12 agosto 1977 n. 675, i rapporti di lavoro degli addetti all'impresa in crisi, sospesi durante il periodo del trattamento di cassa integrazione, possono estinguersi al termine di questo, se non avviene la ripresa dell'attività produttiva, solo per una delle cause previste dalla legge; pertanto la cessazione dell'attività produttiva non comportando l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, può dar luogo solo al licenziamento per giustificato motivo obiettivo, con la conseguenza che il lavoratore, scaduto il periodo di godimento delle prestazioni di integrazione salariale, ha diritto di ottenere dal datore di lavoro la retribuzione, piena e non integrata, fino al momento del licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)