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Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001 (Rv. 543253 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Cessazione del trattamento di integrazione salariale - Conseguenze - Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione - Sussistenza - Condizioni - Cessazione dell'attività aziendale - Incidenza sul suddetto obbligo - Limiti - Fattispecie relativa ad un datore di lavoro ammesso alla procedura concorsuale del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori.
Stato
decisa il 2001-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543253-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso (ad esempio: forza maggiore derivante da eventi naturali o da provvedimenti dell'autorità). Ad integrare uno di tali fatti, della cui prova è onerato lo stesso datore di lavoro, non è sufficiente, di per sè, la cessazione dell'attività aziendale, la quale costituisce, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il presupposto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza, peraltro, incidere sul diritto del lavoratore ai crediti inerenti al rapporto di lavoro, ivi compreso il diritto ad ottenere la retribuzione fino al momento del licenziamento. (Fattispecie relativa ad un datore di lavoro ammesso alla procedura concorsuale del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori il quale, alla cessazione della cassa integrazione cui erano stati ammessi i dipendenti, aveva rifiutato di corrispondere agli stessi la retribuzione per il periodo antecedente ai relativi licenziamenti, formalmente comunicati alcuni mesi dopo la scadenza del suddetto beneficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)