Sez. 1 - , Ordinanza n. 21055 del 01/07/2022 (Rv. 665360 - 01)
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Sottrazione internazionale di minori - Ascolto di questi ultimi - Opposizione al rientro - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale di minori, l'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia dalla l. n. 64 del 1994, impone al giudice, anche alla luce dell'art. 8 CEDU, di esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest'ultimo al rientro, è obbligatoria la considerazione di tale volontà ed anche la verifica di tutte le circostanze fattuali capaci di confortarla, impedendo al giudicante di intraprendere una via alternativa, ritenuta dal legislatore sovranazionale idonea a cagionare un pregiudizio evidente allo sviluppo del minore. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale per i minorenni, che, dopo aver accertato la capacità di discernimento dei minori, aveva disposto il loro rientro nello Stato che era divenuto il luogo della loro residenza abituale, a seguito di trasferimento dall'Italia insieme alla madre, nonostante questi ultimi avessero manifestato una incondizionata opposizione, senza neppure operare approfondimenti istruttori in ordine alle difficoltà di ambientamento scolastico e sociale dagli stessi manifestate).
Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)