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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8229 del 22/03/2023 (Rv. 667422 - 01)

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Sottrazione internazionale di minori - Ascolto del minore - Opposizione al rientro - Rilevanza esclusiva - Limiti - "Best interest of the child" - Motivazione adeguata - Necessità.
Stato
decisa il 2023-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667422-01

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI

In tema di sottrazione internazionale di minori, la possibilità per il minore, capace di discernimento, di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano integra un diritto che deve essere esercitato in modo effettivo e concreto: ne consegue che, ove il minore si opponga al rientro, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di tenere conto della sua opinione potendo anche, in applicazione del principio del "superiore interesse del minore" ed all'esito di un esame approfondito di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, di cui deve essere data adeguata motivazione, discostarsi dalla contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, al fine di salvaguardare il suo interesse a coltivare una relazione appagante con entrambi i genitori.

Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12 com. 2, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 25/06/2019 num. 1111 art. 21, Legge 20/03/2003 num. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)