Sez. 2 - , Ordinanza n. 20073 del 14/07/2021 (Rv. 662015 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Controversia relativa - Decisione con sentenza - Pronuncia sulle spese - Principi applicabili.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)