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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 533 del 14/01/2016 (Rv. 638488 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO | Controversia relativa - Decisione con sentenza - Pronuncia sulle spese - Principi applicabili.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638488-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - ESTINZIONE DEL PROCESSO

In tema di spese giudiziali, ove l'insorta controversia in ordine alla estinzione del processo venga decisa con sentenza, non trova applicazione la regola di cui all'art. 310, ultimo comma c.p.c., ma riprendono vigore i principi sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, il criterio della soccombenza, sebbene limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)