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Sez. L, Sentenza n. 1342 del 03/02/1993 (Rv. 480670 - 01)

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Maggior danno - Risarcimento - Ammissibilità - Presupposti - Prova - Elementi presuntivi e fatti di comune esperienza - Utilizzabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480670-01

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie

Nel caso di obbligazioni pecuniarie (come quella avente ad oggetto la restituzione di contributi assicurativi indebitamente versati), l'attribuzione del risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. presuppone che il creditore deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi propri dell'inflazione, restando escluso, ai fini dell'individuazione e della quantificazione di detto danno, che il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza possa tradursi nell'applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici ISTAT o dal tasso corrente degli interessi bancari, o possa implicare esonero dal suindicato onere di allegazione e di prova, essendo tale ricorso consentito solo in stretta correlazione con le qualità e condizioni della categoria di appartenenza del creditore medesimo, e cioè alla stregua di "dati personalizzati" che debbono essere forniti dall'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)