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Sez. 2, Sentenza n. 12343 del 05/12/1997 (Rv. 510735 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Debito di valuta - Inadempimento - Fenomeno inflattivo - Automatico adeguamento - Esclusione - Maggior danno oltre gli interessi moratori - Accertamento - Ricorso ad elementi presuntivi nonché alla qualità del creditore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510735-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

Avuto riguardo al principio nominalistico (art. 1277 cod. civ.) che disciplina i debiti di valuta, il loro inadempimento non consente un automatico adeguamento alla misura del pregiudizio economico cagionato dal fenomeno inflattivo; tuttavia quel fenomeno può implicare il riconoscimento in favore del creditore, oltre agli interessi moratori, del "maggior danno" non ristorato dalla misura di quelli (art. 1224 comma secondo cod. civ.). In proposito il giudice di merito può considerare il fenomeno inflattivo alla stregua del notorio in relazione a qualsiasi creditore insoddisfatto, procedendo all'accertamento del maggior danno con il ricorso ad elementi presuntivi, nonché alla qualità del creditore medesimo cui possono ricollegarsi, secondo una valutazione di probabilità e normalità, determinate modalità di utilizzazione del denaro e le correlative conseguenze della ritardata sua disponibilità. In particolare, nel caso in cui il creditore sia un imprenditore commerciale deve presumersi che se il debitore avesse tempestivamente adempiuto la propria obbligazione, l'equivalente della somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi che avrebbero posto quel creditore al riparo dal fenomeno inflattivo, senza dover ricorrere al mercato finanziario che di quel fenomeno risente gli effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)