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Sez. 3, Sentenza n. 2562 del 11/07/1969 (Rv. 342148 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - AUMENTO DEL SESTO - UNICA OFFERTA DI AUMENTO - SUFFICIENZA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA - LIMITI SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1969-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342148-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - AUMENTO DEL SESTO - UNICA OFFERTA DI AUMENTO - SUFFICIENZA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA - LIMITI SOGGETTIVI.*

Anche nel caso di unica offerta di sesto, dopo l'aggiudicazione in Sede di vendita con incanto nella espropriazione immobiliare, si deve procedere alla gara. Da tale gara vanno esclusi coloro, che avendo partecipato alla vendita con incanto, non rilanciarono all'offerta fatta dall'aggiudicatario (dimostrando, cosi, di non avere intenzione di superare tale offerta) e vanno esclusi altresi nuovi offerenti che non abbiano fatto tempestiva offerta di aumento di sesto vanno, invece, a detta gara, ammessi gli offerenti in aumento di sesto, nonche lo aggiudicatario in Sede di vendita con incanto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)