Sez. 3, Sentenza n. 3280 del 27/05/1982 (Rv. 421242 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
Nella vendita all'incanto nella espropriazione immobiliare, l'offerta di aumento di sesto ex art. 584 cod. proc. civ. - con successiva gara, in conformità dell'art. 573, alla quale partecipano l'offerente (o gli offerenti) e l'aggiudicatario, ma non gli intervenuti alla vendita con incanto, i quali non hanno inteso superare il prezzo di aggiudicazione, né gli offerenti che abbiano tardivamente formulato la proposta di aumento di sesto - è consentita esclusivamente a soggetti diversi da quelli che abbiano partecipato all'incanto, essendo tutti questi ultimi privi dell'interesse allo svolgimento di una ulteriore gara, o per avere, come l'aggiudicatario, già conseguito il bene o per avere permesso, con il mancato rilancio, tale risultato. (V 88/70, mass n 344770; (V 2562/69, mass n 342148).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)