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Sez. 2, Sentenza n. 520 del 06/03/1967 (Rv. 326465 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE DI SENTENZA DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326465-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE DI SENTENZA DI APPELLO - IRRILEVANZA.*

Non costituisce acquiescenza la esecuzione data alla sentenza di secondo grado, in quanto, trattandosi di provvedimento esecutivo di diritto, e insito nel comportamento della parte il fine di evitare l'Onere maggiore derivante dagli Atti di esecuzione e, pertanto, un intento non incompatibile con la volonta di proporre impugnazione. (Cfr 3207'63; 1101'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)