Sez. 2, Sentenza n. 520 del 06/03/1967 (Rv. 326465 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE DI SENTENZA DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE DI SENTENZA DI APPELLO - IRRILEVANZA.*
Non costituisce acquiescenza la esecuzione data alla sentenza di secondo grado, in quanto, trattandosi di provvedimento esecutivo di diritto, e insito nel comportamento della parte il fine di evitare l'Onere maggiore derivante dagli Atti di esecuzione e, pertanto, un intento non incompatibile con la volonta di proporre impugnazione. (Cfr 3207'63; 1101'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)