Sez. 1, Sentenza n. 4653 del 10/08/1979 (Rv. 401196 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE PRIVATA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - STIPULAZIONE CON RIGUARDO AD EVENTI PRODUTTIVI DI LESIONI PERSONALI DETERMINANTI MORTE O INVALIDITA - VERIFICAZIONE DI UNO DI TALI EVENTI - INSUFFICIENZA - DETERMINAZIONE DELLA MORTE O DELL'INVALIDITA DELL'ASSICURATO - NECESSITA - PRECEDENTE DETERMINAZIONE DI UN MERO STATO DI MALATTIA - IRRILEVANZA - DECORSO DELLA PRESCRIZIONE ANNUALE - INIZIO DALLA MORTE O INVALIDITA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - ASSICURAZIONE PRIVATA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - STIPULAZIONE CON RIGUARDO AD EVENTI PRODUTTIVI DI LESIONI PERSONALI DETERMINANTI MORTE O INVALIDITA - VERIFICAZIONE DI UNO DI TALI EVENTI - INSUFFICIENZA - DETERMINAZIONE DELLA MORTE O DELL'INVALIDITA DELL'ASSICURATO - NECESSITA - PRECEDENTE DETERMINAZIONE DI UN MERO STATO DI MALATTIA - IRRILEVANZA - DECORSO DELLA PRESCRIZIONE ANNUALE - INIZIO DALLA MORTE O INVALIDITA.*
In tema di Assicurazione privata contro gli infortuni sul lavoro, stipulata con riguardo ad eventi produttivi di lesioni corporali, che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidita dello assicurato, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo non si perfeziona con il solo verificarsi di uno di detti eventi, occorrendo, a tal fine, che le lesioni prodotte dall'evento stesso si traducano e si evidenzino in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa (morte od invalidita). Pertanto, ove l'evento determini inizialmente un mero stato di malattia (nella specie, nefrite), e solo in un momento successivo una situazione di invalidita (nella specie, atrofia renale irreversibile), il manifestarsi di quest'ultima segna il sorgere del diritto allo indennizzo, e, quindi, il dies a quo per il decorso della relativa prescrizione annuale (art 2952 secondo comma cod civ, in relazione all'art 2935 cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)