Sez. 3, Sentenza n. 4617 del 17/07/1986 (Rv. 447344 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - CONTRO GLI INFORTUNI O PER IL RIMBORSO DI SPESE DI RICOVERO OSPEDALIERO O DI CURE MEDICO SANITARIE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - MOMENTO COSTITUTIVO - PRESCRIZIONE ANNUALE - DECORRENZA DA TALE MOMENTO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - CONTRO GLI INFORTUNI O PER IL RIMBORSO DI SPESE DI RICOVERO OSPEDALIERO O DI CURE MEDICO SANITARIE - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - MOMENTO COSTITUTIVO - PRESCRIZIONE ANNUALE - DECORRENZA DA TALE MOMENTO.*
In tema di Assicurazione privata contro gli infortuni, stipulata con riguardo ad eventi produttivi di lesioni corporali, che abbiano per conseguenza un'inabilità temporanea, ovvero di Assicurazione per il rimborso di spese di ricovero ospedaliero o di cure medico sanitarie, determinate da un qualsiasi evento o processo morboso, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo non si perfeziona con il solo verificarsi dell'evento lesivo o morboso; occorrendo a tal fine (senza che sia pure necessario il sopraggiungere della guarigione) che l'evento stesso si traduca e si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa: cosicché è dal giorno della sopravvenienza di tali fatti, in Forma concreta ed obiettiva, che decorre la prescrizione annuale (del diritto alla prestazione assicurativa) ai sensi dell'art. 2952, comma secondo cod. civ.. (V 5698/84, mass n 437376; (V 4030/81, mass n 414687; (V 956/81, mass n 411482; (V 4653/79, mass n 401196).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)