Sez. 4, Sentenza n. 7018 del 28/01/1982 Ud. (dep. 15/07/1982) Rv. 154658 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONE DELL'IMPUTATO - NULLITÀ - ESTENSIONE AL SUCCESSIVO INTERROGATORIO QUANDO ESSE VI SONO RICHIAMATE - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONE DELL'IMPUTATO - NULLITÀ - ESTENSIONE AL SUCCESSIVO INTERROGATORIO QUANDO ESSE VI SONO RICHIAMATE - ESCLUSIONE.*
Quando le dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, nella carenza degli adempimenti prescritti dall'art. 304 cod. proc. pen., sono richiamate esplicitamente in Sede di interrogatorio, esse costituiscono parte integrante dell'interrogatorio medesimo ed acquistano Rilevanza e validità probatoria. (Conf mass nn 138391, 150362).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)