Sez. 6, Sentenza n. 12821 del 16/11/1988 Ud. (dep. 22/12/1988) Rv. 180039 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO - NULLITÀ - ESTENSIONE AI SUCCESSIVI VALIDI INTERROGATORI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO - NULLITÀ - ESTENSIONE AI SUCCESSIVI VALIDI INTERROGATORI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
La nullità delle dichiarazioni confessorie, rese dall'imputato alla polizia giudiziaria, inficia gli Atti successivi solo se esse ne costituiscono il supporto logico e giuridico, trovandosi i secondi in rapporto di dipendenza causale e necessaria con le prime. Viceversa, i successivi interrogatori dell'imputato, raccolti con la osservanza delle norme dettate a garanzia del diritto alla difesa, non sono condizionati dalla nullità delle prime dichiarazioni, che ben possono validamente richiamare. Per effetto di tale richiamo, le confessioni nulle diventano parte integrante dell'interrogatorio valido e, quindi, acquistano piena e legittima Rilevanza probatoria. (Conf mass n 175995; (Conf mass n 171410; (Conf mass n 154658).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)