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Sez. 1, Sentenza n. 15570 del 06/03/2001 Ud. (dep. 13/04/2001) Rv. 218877 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA | Condizione di genitore - Obblighi militari - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218877-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - MANCANZA ALLA CHIAMATA

Il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace) presuppone l'esigibilità dell'obbligo di leva, che non è configurabile nei confronti di un genitore di due figli, atteso che l'art. 11, comma 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, produce immediatamente, al semplice verificarsi di questa condizione di fatto, un effetto sospensivo automatico di tale obbligo, ancor prima della dispensa dal servizio che può ottenersi soltanto all'esito del procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1986 num. 958 art. 11 com. 2, Cod. Pen. Mil. Pace art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)