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Sez. 1, Sentenza n. 28991 del 28/06/2001 Cc. (dep. 16/07/2001) Rv. 219553 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE | Condizione di genitore - Immediata efficacia sospensiva dell'obbligo di leva - Sussistenza - Parificazione alla dispensa dal servizio - Esclusione - Affidamento in prova al servizio sociale - Concedibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219553-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE

In tema di dispensa dall'obbligo di leva, l'art.11, comma 2 della legge 24 dicembre 1986, n.958 evidenzia in modo inequivoco che la prevalenza dell'interesse, costituzionalmente protetto, alla cura della prole comporta che alla presenza di figli segue l'immediata efficacia sospensiva, "ope legis", dell'obbligo di prestare servizio militare, situazione giuridica del tutto diversa dalla dispensa dal servizio, che opera solo al termine del previsto procedimento amministrativo. Ne consegue che la domanda di affidamento in prova presentata da persona che, condannata per il reato di diserzione, abbia documentato la nascita di un figlio, non può essere rigettata sul presupposto - errato in quanto l'obbligo di prestare il servizio non è più attuale - del permanere dell'assenza arbitraria dal reparto di leva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 24/12/1986 num. 958 art. 11 com. 2, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 96, Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1997 num. 504 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)