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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28483 del 30/09/2022 (Rv. 665754 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE | Sentenza di divorzio - Impugnazione del capo della sentenza relativo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento per il figlio - Pronuncia del giudice d’appello sulle spese di viaggio necessarie a consentire il diritto di visita - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' - In genere.
Stato
decisa il 2022-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665754-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice d'appello che, a fronte dell'impugnazione della sentenza di divorzio sul capo relativo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, provveda, in mancanza di una specifica impugnazione sul punto, anche in relazione alle spese di viaggio necessarie a consentire il diritto di visita del genitore non collocatario, atteso che tali spese rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli e sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, cosicché la questione ad esse relativa deve intendersi tacitamente proposta in necessaria connessione con la domanda espressamente formulata.

Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)