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Sez. U - , Ordinanza n. 19666 del 21/09/2020 (Rv. 658834 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Azione risarcitoria verso FIGC e Lega Nazionale Professionisti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658834-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

L'azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.) che, all'art. all'art.133, comma 1, lettera z), ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente; l'azione risarcitoria che venga proposta nei confronti di soggetti privati è invece assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)