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Sez. U, Ordinanza n. 21577 del 19/10/2011 (Rv. 619040 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Azione risarcitoria verso FIGC e Lega Nazionale Professionisti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619040-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

L'azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come previsto dall'art. 3 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280), anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) che, all'art. 4 dell'allegato 4, ha abrogato il cit. art. 3 e all'art.133, primo comma, lettera z) ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente; l'azione risarcitoria che venga proposta nei confronti di soggetti privati (nella specie, ex amministratori ed ex sindaci) è, invece, assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 4 art. 4, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)