Sez. 1, Sentenza n. 1061 del 25/01/2001 (Rv. 543456 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Prospettazione di errore di fatto emergente dagli atti di causa - Inammissibilità - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Costituisce vizio revocatorio (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) - e quindi è inammissibile come motivo di impugnazione con ricorso per cassazione - la censura, rivolta alla sentenza di merito, di essere l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti stessi della causa. (Nella specie, avendo la Corte di merito ritenuto che il decreto di espropriazione, sopravvenuto nel corso del processo, fosse stato preceduto dalla conclusione del subprocedimento amministrativo conseguente alla mancata accettazione della indennità provvisoria, il ricorrente, nell'impugnare per cassazione la sentenza, aveva contestato il presupposto in fatto della decisione facendo leva sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio compiuta sullo sviluppo del procedimento amministrativo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)