Sez. L, Sentenza n. 6174 del 08/07/1997 (Rv. 505822 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Dolosa interpretazione della relazione peritale - Inammissibilità - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Costituisce vizio revocatorio (ex art. 394, n. 4, cod. proc. civ.) - e quindi è inammissibile come motivo di impugnazione con ricorso per cassazione - la censura della sentenza di merito per aver non già male interpretato la relazione del consulente tecnico, bensì dolosamente ritenuto che il consulente abbia espresso un giudizio che la lettura della relazione incontrastabilmente esclude.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)