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Sez. L, Sentenza n. 6174 del 08/07/1997 (Rv. 505822 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Dolosa interpretazione della relazione peritale - Inammissibilità - Impugnazione per revocazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505822-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Costituisce vizio revocatorio (ex art. 394, n. 4, cod. proc. civ.) - e quindi è inammissibile come motivo di impugnazione con ricorso per cassazione - la censura della sentenza di merito per aver non già male interpretato la relazione del consulente tecnico, bensì dolosamente ritenuto che il consulente abbia espresso un giudizio che la lettura della relazione incontrastabilmente esclude.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)