Sez. 1, Sentenza n. 9579 del 21/07/2000 (Rv. 538618 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - PAGAMENTO DEL SALDO | Decreto ingiuntivo per il pagamento - Emissione sulla base delle risultanze dell'estratto di conto corrente - Legittimità - Giudizio di opposizione - Efficacia probatoria di dette risultanze - Superamento - Contestazioni circostanziate specificamente dirette contro determinate annotazioni - Necessità - Mancata comunicazione stragiudiziale delle predette risultanze - Rilevanza - Esclusione.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - PAGAMENTO DEL SALDO
Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo, ed hanno efficacia fino a prova contraria nel relativo giudizio di opposizione, con la conseguenza che possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni, non già attraverso un nuovo rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere: a tal fine, è irrilevante che dette risultanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, in quanto anche la produzione in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., ed onera il correntista di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche per superare l'efficacia probatoria della produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)