Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 07/03/1992 (Rv. 476113 - 01)
Conto corrente (contratto di) - Chiusura del conto - Pagamento del saldo | Decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo - Emissione sulla base delle risultanze dell'estratto di conto corrente - Legittimità - Giudizio di opposizione - Efficacia probatoria di dette risultanze - Superamento - Contestazioni circostanziate specificamente dirette contro determinate annotazioni - Necessità - Mancata comunicazione stragiudiziale delle risultanze predette - Irrilevanza.
Conto corrente (contratto di) - Chiusura del conto - Pagamento del saldo
Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano la emissione di decreto ingiuntivo e nell'eventuale giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria, con la conseguenza che possano essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, non già attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. A tale fine, peraltro, è irrilevante che dette risultanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, in quanto anche la produzione in giudizio dell'estratto costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., ed onera il correntista stesso di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche ove voglia superare l'efficacia probatoria della produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)