Sez. 3, Sentenza n. 5291 del 17/09/1980 (Rv. 409147 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - CONTRATTO ASSOGGETTATO ALLA CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL MANCATO ACCADIMENTO DI UN FATTO ENTRO UN CERTO TEMPO - MANCATO ACCADIMENTO CAUSALMENTE RICOLLEGABILE AD UN COMPORTAMENTO IMPUTABILE A DOLO O COLPA DEL CONTRAENTE INTERESSATO ALLA RISOLUZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - CONTRATTO ASSOGGETTATO ALLA CONDIZIONE RISOLUTIVA DEL MANCATO ACCADIMENTO DI UN FATTO ENTRO UN CERTO TEMPO - MANCATO ACCADIMENTO CAUSALMENTE RICOLLEGABILE AD UN COMPORTAMENTO IMPUTABILE A DOLO O COLPA DEL CONTRAENTE INTERESSATO ALLA RISOLUZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
All'ambito di operativita dell'art 1359 cod civ sono riconducibili, malgrado la formulazione letterale della norma, sia le condizioni sospensive che le risolutive, e sia le condizioni positive che le negative. Pertanto, nel caso in cui un contratto sia assoggettato a condizione risolutiva e l'evento dedotto in condizione sia il mancato accadimento di un fatto entro un certo tempo, il contratto non puo considerarsi risolto e le obbligazioni in esso previste debbono ugualmente essere adempiute, qualora il mancato accadimento sia causalmente ricollegabile ad un comportamento imputabile, a titolo di dolo o di colpa, al contraente che aveva interesse alla risoluzione, e cioe alla mancata sopravvivenza del fatto dedotto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)