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Sez. 1, Sentenza n. 164 del 20/01/1976 (Rv. 378806 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - GIRATA - CONTINUITA DELLE GIRATE - ESTREMI - GIRATA - IN BIANCO - CONTINUITA DELLE GIRATE - CONDIZIONI - REALI RAPPORTI DEI FIRMATARI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378806-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - GIRATA - CONTINUITA DELLE GIRATE - ESTREMI - GIRATA - IN BIANCO - CONTINUITA DELLE GIRATE - CONDIZIONI - REALI RAPPORTI DEI FIRMATARI - IRRILEVANZA.*

In materia cambiaria, per continuita delle girate si intende soltanto una serie formalmente continua di passaggi dello stesso titolo cartolare da un soggetto all'altro, risultanti nelle forme prescritte dalla legge. Ne consegue che nel caso di circolazione della cambiale con girate in bianco, per la sussistenza del detto requisito e sufficiente che ad ogni firma segua altra firma, senza che i rapporti realmente intercorsi fra i vari firmatari possa assumere Rilevanza giuridica ai fini della tutela dei successivi prenditori ed, in particolare, dell'ultimo, cui non puo essere opposto nulla che non attenga all'autenticita delle varie girate. (sulla base di questo principio, la suprema Corte ha confermato la statuizione della sentenza impugnata, che ha dichiarato inopponibile all'ultimo prenditore di una cambiale trasferita mediante girate in bianco, la circostanza dedotta dal soggetto, che figurava quale girante, secondo cui sarebbe mancata nella specie la serie continua delle girate sotto il profilo che esso girante aveva restituito il titolo all'originario emittente, dimenticando di cancellare la propria firma gia apposta sul titolo stesso e che, inoltre, mancava la firma ulteriore dell'emittente relativa al successivo passaggio della cambiale fra questi e l'ultimo prenditore).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)