Sez. 3, Sentenza n. 50004 del 08/05/2014 Cc. (dep. 01/12/2014) Rv. 261101 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive - Disposizione incriminatrice applicabile - Reato di cui all'art. 6 bis della legge n. 401 del 1989 - Configurabilità - Reato di danneggiamento - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La condotta di chi, in occasione di manifestazioni sportive, lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere, cagionando danni a cose di proprietà pubblica, integra il reato previsto dall'art. 6-bis, comma primo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e non anche quello di danneggiamento di cui all'art. 635, comma secondo, cod. pen., attesa la "clausola di riserva" ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") contenuta nella prima disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)