Sez. 3, Sentenza n. 7869 del 13/01/2016 Ud. (dep. 26/02/2016) Rv. 266282 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive - Reato di cui all'art. 6 bis della legge n. 401 del 1989 - Configurabilità - Reato di pericolo concreto - Eventi ulteriori - Reato aggravato dall'evento.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art.6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 bis com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)