Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 03/12/1980 (Rv. 410052 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - APPLICABILITA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERI - APPLICABILITA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
I criteri dettati dalla legge 22 ottobre 1971 n 865, per la Determinazione dell'indennita di espropriazione, non sono utilizzabili al diverso fine della quantificazione del danno, il quale spettante al proprietario del fondo occupato per l'illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il biennio e per l'impossibilita di restituzione del bene medesimo, atteso che tale danno va commisurato al valore dell'immobile, in relazione al corrispettivo che detto proprietario avrebbe potuto conseguire in una libera contrattazione, a prescindere, quindi, dall'incidenza di eventuali restrizioni introdotte da leggi urbanistiche sopravvenute al fatto illecito dell'amministrazione. (V 481/78, mass n 389778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)