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Sez. 1, Sentenza n. 1440 del 01/03/1984 (Rv. 433540 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AI CRITERI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433540-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AI CRITERI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il risarcimento del danno spettante al proprietario di un bene appreso dalla pubblica amministrazione in conseguenza della illegittima protrazione dell'occupazione oltre il biennio e della impossibilità di restituzione del bene appreso per l'irreversibile destinazione dello stesso alla realizzazione di un'opera pubblica, deve essere commisurato al valore dell'immobile in rapporto con il corrispettivo che detto proprietario avrebbe potuto conseguire in una libera contrattazione di mercato, e quindi della consistenza economica del bene in relazione all'effettiva utilizzazione che avrebbe potuto ricevere in concreto per le caratteristiche intrinseche proprie della zona in cui è compreso, restando inapplicabili criteri eventualmente più riduttivi dettati per la Determinazione dell'indennità di espropriazione, né acquistando rilievo restrizioni introdotte da nuove leggi entrate in vigore dopo il compimento dell'illecito da parte della P.a.. (V 7022/83, mass n 431656; (V 1467/83, mass n 426300; (V 5140/82, mass n 423012; (V 288/81, mass n 410714; (V 4324/80, mass n 408191; (V 2386/80, mass n 406091; (Conf 6308/80, mass n 410052; (Conf 1206/79, mass n 397424; (Conf 481/78, mass n 389778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)