Sez. 2, Sentenza n. 10886 del 01/10/1999 (Rv. 530404 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE | Ordine del giorno - Previsione dell'approvazione di una spesa, senza indicazione dei criteri di ripartizione - Delibera in base a criteri divergenti da quelli stabiliti dal codice civile e dal regolamento - Nullità - Esclusione - Annullabilità - Configurabilità - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE
Prevista all'ordine del giorno di un'assemblea condominiale l'approvazione di una spesa, l'omessa indicazione dei criteri di ripartizione della medesima, ancorché quelli adottati divergano da quelli disposti dal codice civile o dal regolamento - nella specie tabelle millesimali, in proporzione all'uso del bene per il quale la spesa è stata affrontata - non determina la nullità della delibera, bensì l'annullabilità, da far valere nei termini stabiliti dall'art. 1137 cod. civ., trattandosi di lacuna formale, incidente sul procedimento di convocazione e informazione dei condomini, mentre la sanzione di nullità è comminata se non tutti i condomini sono informati della convocazione; se la delibera è priva degli elementi essenziali; se ha un oggetto impossibile o illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)