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Sez. 2, Sentenza n. 4035 del 21/09/1977 (Rv. 387718 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - PREVIA COMUNICAZIONE AI CONDOMINI - MANCANZA - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE - CARENZE ED IRREGOLARITA DELLA COMUNICAZIONE - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - TERMINI.*
Stato
decisa il 1977-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387718-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - PREVIA COMUNICAZIONE AI CONDOMINI - MANCANZA - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE - CARENZE ED IRREGOLARITA DELLA COMUNICAZIONE - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - TERMINI.*

La sanzione della nullita della delibera dell'assemblea condominiale presidia esclusivamente l'esigenza che tutti i condomini siano preventivamente informati della convocazione della assemblea, cosi da poter essere partecipi del procedimento di formazione della delibera medesima. Pertanto, salvaguardata tale esigenza, le lacune e le irregolarita del procedimento di convocazione e di informazione dei condomini (in esse compresa l'eventuale incompletezza dell'ordine del giorno) non possono che dar luogo a deliberazioni contrarie alla legge, espressamente soggette, come tali, all'impugnazione per annullamento, da proporsi nel termine di cui all'art 1137 cod civ. (Conf 2346/75, mass n 376198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)