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Sez. 1, Sentenza n. 15349 del 04/07/2014 (Rv. 631841 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Ambito di applicazione - Errore essenziale di fatto - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631841-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

La revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare per errore essenziale di fatto, ex art. 102 legge fall., nel testo anteriore alla riforma di cui al d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, può essere pronunciata nel caso in cui l'errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che sia stato determinante rispetto all'ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in un'errata valutazione giuridica di un fatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un errore di fatto nell'ammissione per intero di un credito che avrebbe dovuto essere ammesso in misura minore in ragione della quota afferente un concreditore non istante).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)