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Sez. 1, Sentenza n. 9929 del 11/05/2005 (Rv. 581248 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI | Errore essenziale di fatto - Nozione - Fattispecie in tema di ammissione in privilegio di un creditore surrogatosi ad un creditore chirografario.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581248-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI

La revocazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare per errore essenziale di fatto (art. 102 legge fall.) può essere pronunciata nel caso in cui l'errore sia stato determinato da una falsa percezione della realtà da parte del giudice, che sia stato determinante rispetto all'ammissione del credito contestato, restando escluso che detto errore possa concretarsi in un inesatto apprezzamento del materiale probatorio od in un'errata valutazione giuridica di un fatto (In applicazione del principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'esistenza di un errore di fatto nella circostanza dell'ammissione al passivo, quale creditore privilegiato, del fideiussore del fallito, surrogatosi ad una banca, creditrice chirografaria, deducendo la natura privilegiata del credito, in quanto egli aveva costituito un pegno in favore della banca).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)