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Sez. 2, Sentenza n. 2902 del 17/10/1974 (Rv. 371338 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - GODIMENTO INDIRETTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371338-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - GODIMENTO INDIRETTO - CONDIZIONI.*

Ove non sia possibile o ragionevole l'uso promiscuo della cosa comune e questa non sia tale da permettere una ancorche approssimativa divisione del suo godimento tra i vari partecipanti alla comunione, sia nello spazio sia nel tempo, per l'utilizzazione della cosa comune da parte dei vari partecipanti alla comunione sorge l'esigenza di ricorrere al cd godimento indiretto, che tende appunto a sopperire all'impossibilita di procedere ad una conveniente utilizzazione diretta da parte dei vari comproprietari. Il godimento cd indiretto postula, peraltro, non solo che il godimento diretto, sia esso promiscuo o frazionato, sia impossibile o non ragionevole e dannoso, ma postula anche che esso sia stato deliberato o consensualmente - sia pure col sistema maggioritario - ovvero mediante un provvedimento del giudice. L'Obbligo, da parte dei vari partecipanti alla comunione di non esercitare il godimento diretto della cosa comune, che di norma compete a ciascun partecipante ai sensi dell'art 1102 cod civ, sorge quindi solo se ed in quanto e solo dal momento in cui venga deliberato, in Sede di amministrazione della cosa comune, di procedere alla sua utilizzazione col sistema del cd godimento indiretto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)