Sez. 2, Sentenza n. 6010 del 22/11/1984 (Rv. 437676 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - USO INDIRETTO - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA DELL'ASSEMBLEA DEI COMUNISTI O DISPOSIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - DELIBERAZIONE PREDETTA - NULLITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - USO INDIRETTO - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA DELL'ASSEMBLEA DEI COMUNISTI O DISPOSIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - DELIBERAZIONE PREDETTA - NULLITÀ.*
L'uso indiretto della cosa comune (nella specie, mediante locazione) può essere disposto con deliberazione a maggioranza dei partecipanti alla comunione (od, in Mancanza, dal giudice, cui ciascuno di questi può ricorrere) soltanto quando non sia possibile l'uso diretto dello stesso bene per tutti i partecipanti alla comunione, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi. Di conseguenza, in Mancanza di tali condizioni è nulla la delibera assembleare che a semplice maggioranza dispone l'uso indiretto della cosa in comunione. (V 2902/74, mass n 371338; (Conf 312/82, mass n 418012).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)