Sez. 1, Sentenza n. 72 del 10/01/1986 (Rv. 443720 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERIO COMPENSATIVO - APPLICABILITÀ - ESTREMI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - CRITERIO COMPENSATIVO - APPLICABILITÀ - ESTREMI.*
Ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio, la applicazione del criterio cosiddetto compensativo (la cui finalità è appunto quella di compensare il coniuge dei sacrifici affrontati per il benessere generale della famiglia) conduce a prendere in considerazione ogni contributo fornito dal coniuge stesso alla conduzione della famiglia, sia sotto il profilo etico (cure dedicate alla persona del coniuge, alla casa ecc.), sia sotto il profilo più propriamente economico, per la formazione e conservazione del patrimonio domestico. (V 4834/83, mass n 429721; (V 3081/78, mass n 392539).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)