Sez. 1, Sentenza n. 4834 del 14/07/1983 (Rv. 429721 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE E DETERMINAZIONE - CRITERI - PLURALITÀ - RILEVANZA DECISIVA DATA DAL GIUDICE AD UNO SOLO O AD ALCUNI DI TALI CRITERI - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE E DETERMINAZIONE - CRITERI - PLURALITÀ - RILEVANZA DECISIVA DATA DAL GIUDICE AD UNO SOLO O AD ALCUNI DI TALI CRITERI - AMMISSIBILITÀ.*
Per l'attribuzione e la Determinazione dell'assegno di divorzio il giudice deve tener conto, secondo una valutazione complessiva e contestuale, del criterio assistenziale, che fa riferimento, sul piano della comparazione, alle rispettive condizioni economiche dei coniugi, di quello cosiddetto risarcitorio, che valorizza le ragioni della decisione, nonché di quello compensativo, che si riferisce al contributo personale dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia o alla formazione del patrimonio di entrambi i coniugi, ma ciò non esclude che, anche implicitamente, con argomenti desumibili dal complesso della motivazione, possa dare solo ad uno o ad alcuni di tali criteri Rilevanza decisiva. (V 5874/81, mass n 416615; (V 2962/81, mass n 413509; (V 494/81, mass n 410969; (V 4141/80, mass n 408553).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)