Sez. U, Ordinanza n. 22567 del 01/07/2026 (Rv. 678968-04)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) | Contraffazione marchi nazionali ed europei - Competenza ex art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017 - Criteri - Imputabilità della condotta - Irrilevanza - Ragioni. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - In genere.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)
In tema di azione avente a oggetto la repressione della contraffazione di marchi nazionali ed europei, qualora la domanda possa essere simultaneamente promossa innanzi a giudici di Stati diversi, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017, la competenza a conoscere della relativa azione spetta alternativamente al giudice del luogo in cui ha sede il convenuto o al giudice del luogo in cui l'attore sostiene che sia stata commessa la contraffazione, trovando, anche in detta materia, applicazione il criterio del petitum sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis, imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, in ordine all'imputabilità della predetta attività, delle quali dovrà tenersi conto solo ai fini della decisione del merito della controversia. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in un caso in cui la società attrice contestava alla convenuta di aver pubblicizzato e commercializzato in Italia, sia pure attraverso un sito internet di terzi, il prodotto contraffatto).
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120, Regolam. Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1001 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)