Sez. U - , Ordinanza n. 13702 del 29/04/2022 (Rv. 664574 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) | Contraffazione marchi nazionali ed europei - Competenza ex art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017 - Criteri - Imputabilità della condotta - Irrilevanza - Ragioni. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - In genere.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)
In tema di azione avente a oggetto la repressione della contraffazione di marchi nazionali ed europei, qualora la domanda possa essere simultaneamente promossa innanzi a giudici di Stati diversi, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017 la competenza a conoscere della relativa azione spetta alternativamente al giudice del luogo in cui ha sede il convenuto o al giudice del luogo in cui l'attore sostiene che sia stata commessa la contraffazione, trovando anche in detta materia applicazione il criterio del "petitum" sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata "secundum eventum litis", imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, in ordine all'imputabilità della predetta attività, delle quali dovrà tenersi conto solo ai fini della decisione del merito della controversia.
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120, Regolam. Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1001 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)