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Sez. 3, Sentenza n. 1140 del 24/05/1967 (Rv. 327561 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE - MODALITA.*
Stato
decisa il 1967-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327561-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - LIQUIDAZIONE - MODALITA.*

In tema di responsabilita civile da fatto illecito, la liquidazione dei cosiddetti danni futuri che, pur avendo la loro causa in un evento gia in atto, sono tuttavia valutabili con riferimento ad una situazione che si proietta in tutta la presumibile vita lavorativa del leso, puo essere effettuata, secondo la scelta insindacabile del giudice di merito, o con la Costituzione di una rendita vitalizia a favore del danneggiato (art. 2057 cod.civ.), o con la corresponsione una tantum di una somma, determinata secondo le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie, approvate con R.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, oppure, equitativamente quando sia impossibile o sommamente difficile la prova del danno nel suo ammontare preciso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)